andplus https://www.andplus.it/ Wed, 13 Oct 2021 09:59:46 +0000 it-IT hourly 1 https://www.andplus.it/wp-content/uploads/2020/02/cropped-favicon-150x150.png andplus https://www.andplus.it/ 32 32 Decreto “Green Pass”: analisi delle novità per una corretta gestione dei rapporti di lavoro. https://www.andplus.it/decreto-green-pass/ Wed, 13 Oct 2021 07:39:13 +0000 https://www.andplus.it/?p=3234 https://www.andplus.it/wp-content/uploads/2021/10/Webinar%20Decreto_Green_Pass_1021_comp.mp4 Scarica la presentazione Le Q&A 1. I dipendenti impiegati in regime di remote working dovranno quindi trasmettere telematicamente il green pass? L’obbligo del Green pass è esteso a tutto il personale dipendente, anche quello impiegato in attività di remote working; tuttavia, la norma impone obblighi di controllo e sanzioni solo nelle ipotesi di accesso […]

L'articolo Decreto “Green Pass”: analisi delle novità per una corretta gestione dei rapporti di lavoro. proviene da andplus.

]]>

Le Q&A

1. I dipendenti impiegati in regime di remote working dovranno quindi trasmettere telematicamente il green pass?

L’obbligo del Green pass è esteso a tutto il personale dipendente, anche quello impiegato in attività di remote working; tuttavia, la norma impone obblighi di controllo e sanzioni solo nelle ipotesi di accesso sui luoghi di lavoro. Pertanto, si assiste ad un paradosso tale per cui: chi non ha il Green pass non ha il diritto di lavorare in remote working, ma chi lavora già in remote working nel settore privato può non avere il Green pass. Prevedere la trasmissione telematica è una facoltà, non un obbligo, che il datore di lavoro può regolamentare nelle misure di controllo e verifica della certificazione verde aziendalmente previste.

2. Ai visitatori occasionali si deve chiedere il Green pass?

No, ad oggi e salvo l’arrivo di auspicati chiarimenti sul punto sollecitate in particolare da Confprofessioni, non è necessario che i visitatori o i clienti abbiano il Green pass. Il Green pass ai clienti è però richiesto, come noto, per la frequentazione e lo svolgimento di una serie di attività sociali, ludiche e ricreative: le sale interne di bar e ristoranti, le palestre, le piscine, le terme, le sale bingo, i congressi, le sagre o i parchi divertimento.

3. Ma quindi per i lavoratori in smart working non è obbligatorio avere il green pass? Inoltre, se un dipendente è esentato presentando un certificato sanitario, non deve fare tamponi?

Chi lavora in smart working non è obbligato ad avere il Green pass, salvo non acceda su un luogo di lavoro (si pensi allo smart working reso presso altre sedi aziendali o in hub). Il dipendente esentato dalla vaccinazione ad opera del medico e con valido certificato sanitario, non deve eseguire tamponi e deve presentare esenzione in corso di validità all’atto del controllo.

4. Il dipendente delegato al controllo del Green pass può rifiutarsi di farlo?

L’incarico per i controlli e/o accertamenti risulta disciplinato dalle stesse disposizioni contrattuali sull’attribuzione degli incarichi di lavoro, rimessi al potere etero-direttivo del datore di lavoro, ai quali il lavoratore non può sottrarsi. La verifica è affidata al datore di lavoro o a un suo rappresentante che va delegato per iscritto. I controlli possono spettare al capo ufficio, al procuratore di una società, al dirigente apicale di un'amministrazione e così via. Possono essere anche affidati a vigilanti esterni sempre nel rispetto delle indicazioni, delle modalità e del rispetto della privacy stabiliti dalla norma. Ogni amministrazione e ogni azienda è libera di decidere in autonomia, purché i controlli si realizzino. Si debbono, comunque, realizzare in quanto - a fronte del rifiuto (teorico) di tutta la popolazione aziendale - l’obbligo di effettuare i controlli continua a spettare al datore di lavoro, in ultima istanza.

5. Il lavoratore sprovvisto di Green pass e che non intende provvedere in merito, può utilizzare le ferie o permessi retribuiti a partire dal 15/10 o deve presentarsi per i primi 5 giorni e poi essere sospeso?

Il lavoratore sprovvisto di Green pass deve comunque presentarsi a lavoro, diversamente sarà passibile di un provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata non legata al mancato possesso della certificazione verde. Se il dipendente chiedesse di usufruire di ferie o permessi, nel caso in cui ne avesse a disposizione, il datore di lavoro può acconsentirvi, ma tale eventualità è rimessa alla sua discrezionalità.

6. Il lavoratore sprovvisto di Green pass, se l’azienda e la tipologia di lavoro lo consentono, può lavorare in modalità smart-working?

Non è un diritto del lavoratore sprovvisto di Green pass accedere automaticamente allo smart working, ma se il datore di lavoro lo consente (in deroga fino al 31/12/2021) o lo prevedono regolamenti aziendali o accordi individuali, il lavoratore può lavorare in smart working.

7. L’impresa di pulizia che lavora nei nostri locali in nostra assenza è sotto la nostra responsabilità e quindi dobbiamo effettuare noi i controlli? Vista l’ora in cui accedono ai nostri locali potrebbe essere un problema.

La norma impone un doppio controllo: sarebbe opportuno che i dipendenti dell’impresa di pulizia fossero controllati sia dal loro datore di lavoro, che da voi al momento dell’accesso alla sede aziendale. Si suggerisce di organizzare i controlli con apposita procedura prevedendo la trasmissione telematica del Green pass dei dipendenti dell’impresa di pulizia per i giorni in cui provvederanno alla pulizia dei locali.

8. In merito alla procedura per la delega di funzione, è sufficiente un foglio su carta intesta firmato da entrambe le parti o bisogna coinvolgere enti esterni per l’atto?

Sì, è sufficiente un foglio su carta intestata firmato da entrambe le parti (delegante e delegato). Non è necessario coinvolgere soggetti terzi, salvo non sia necessario formare/informare il soggetto incaricato ai controlli (può comunque provvedervi il datore di lavoro).

9. Ma anche prevedendo nella procedura di controllo a campione, il datore di lavoro può essere sanzionato in seguito ad una verifica delle autorità ispettive?

Se il datore di lavoro ha effettuato il controllo a campione e, in seguito, l’autorità ispettiva (Asl o Itl) verifica il mancato possesso del Green pass di un lavoratore, il datore di lavoro non è sanzionabile. Il lavoratore invece sì, e sarà altresì passibile di provvedimento disciplinare.

10. I controlli possono essere registrati inserendo solo il minimo es. nome e cognome ed esito? I lavoratori in smart working devono essere controllati?

Sì, si può tenere traccia della data e dell'orario della verifica, di chi ha effettuato il controllo e del suo esito (positivo o negativo) senza l’acquisizione di ulteriori dati particolari (già dati sensibili), come le ragioni che hanno dato luogo al rilascio del Green pass (ad es. vaccinazione) o durata/scadenza della certificazione. Non possono essere trattenuti documenti, certificati vaccinali, attestati di tamponi, certificati medici, copie dei Pass o qualsiasi altra informazione possa ledere la privacy del lavoratore. Il lavoratore in smart working può non essere controllato.

11.L’assenza ingiustificata per mancanza Green pass va contestata per iscritto? Per personale esterno soggetto a controllo si intende ad esempio anche il personale delle pulizie, il personale che effettua manutenzione in azienda, il personale addetto al rifornimento dei distributori bevande e snack? Quale documentazione il Ministero della salute ha previsto che gli esenti da Green passa debbano presentare?

L’assenza ingiustificata per mancanza di Green pass non va contestata per iscritto, ma il lavoratore sarà sospeso automaticamente (ex lege) dal lavoro e dalla retribuzione. Per personale esterno si intende anche personale delle pulizie, manutenzione, rifornimento di distributori. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 può essere rilasciata solo nel caso in cui la vaccinazione stessa debba essere posticipata o addirittura sconsigliata per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che ne controindichino la somministrazione in maniera permanente o temporanea. Viene rilasciata dal medico sulla base di quanto previsto dal Ministero della Salute con Circolare 0043366-25/09/2021 (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82933&pa rte=1%20&serie=null)

12. Azienda con meno di 15 dipendenti: dopo i 20 giorni di sospensione, cosa succede? Il lavoratore che non potrà accedere ai luoghi di lavoro, potrà richiedere il rilascio di una dichiarazione di impedimento al lavoro? Se i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati, chi non si sottopone al vaccino può pretendere che il tampone sia effettuato anche dai vaccinati? I sostituti dei 20 giorni prima di essere assunti devono fare la visita presso il medico del lavoro e frequentare tutti i corsi sulla sicurezza?

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti il lavoratore senza Green pass può essere sostituito per un periodo di 10 giorni rinnovabili una sola volta (per un totale di 20 giorni). Terminati i 20 giorni di sostituzione, il lavoratore sostituito continuerà a non percepire la retribuzione se non si presenta a lavoro con valida certificazione, mentre il rapporto di lavoro con il lavoratore sostituto cessa. Il lavoratore senza certificazione non può richiedere il rilascio di una dichiarazione di impedimento al lavoro. I non vaccinati non possono pretendere che i vaccinati effettuino il tampone poiché il Green pass è valido in seguito ad avvenuta vaccinazione, ad esito negativo di tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti o nel caso di guarigione da covid-19 nei sei mesi precedenti. Di conseguenza, avendo un Green pass valido, non c’è motivo né necessità di eseguire un tampone. I sostituti assunti per quei 20 giorni, se svolgono una delle attività per cui è necessaria la visita presso il medico del lavoro, devono effettuare la visita e frequentare i corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro.

13. Nel caso un dipendente abbia la certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale, NON deve comunque fare il tampone? Nel caso in cui si rilevi un dipendente in azienda sprovvisto di Green pass bisogna inviare comunicazione al prefetto: quale documentazione probatoria bisogna predisporre ed inviare a tal proposito? I nostri dipendenti lavorano come esterni presso le aziende clienti: i controlli sono in capo alle nostre aziende clienti o dobbiamo anche noi predisporre dei controlli?

Chi ha una certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale può non fare i tamponi. In caso di violazioni, l’incaricato all’accertamento deve trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione rilevata (ad es. verbale di controllo del Green pass con esito negativo, predisposto dal datore di lavoro nell’alveo delle misure organizzative di cui dovrà dotarsi per espressa previsione legale). Oltre agli incaricati aziendali, le violazioni possono sempre essere rilevate anche dalle autorità esterne di controllo (Asl e Ispettorato Territoriale del Lavoro). I dipendenti che lavorano presso aziende clienti devono essere sottoposti ad un doppio controllo, sia ad opera dell’appaltante che dell’appaltatore.

14. Possiamo controllare ogni 3 giorni un operario a campione senza dover controllare ogni operaio in ingresso ogni giorno? Una volta scansionato il QR code con l’app bisogna segnare sul registro che tale operaio è con Green pass valido in tale data e null’altro? Nel caso di artigiani come noi, facendo controllo a campione un tal giorno un operaio non viene controllato e poi si reca da un privato per fare un lavoro, chi ha il dovere di controllare in quel giorno quell’operaio?

Il controllo può essere effettuato a campione, ma dovrebbe avere preferibilmente cadenza giornaliera. Una volta scansionato il QR code con l’app Verifica C-19 si possono segnare sul registro l’ora e la data del controllo, nome e cognome dell’interessato e il risultato del controllo. Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro e dal soggetto presso cui il dipendente svolge il lavoro.

15. Quali sono le modalità per delegare un dipendente del controllo del Green pass? È possibile delegare più soggetti?

Le modalità con cui delegare un dipendente al controllo del Green pass vengono demandate alle aziende. Lo Studio mette a disposizione fac-simile della relativa modulistica, previa richiesta. Non è stato indicato un numero preciso di soggetti da delegare quindi sì, è possibile delegare più soggetti.

16. Posso delegare un responsabile dell’azienda cliente? O la delega dev’essere soltanto all’interno dell’azienda?

Il delegato può essere sia un soggetto interno all’azienda che un soggetto esterno.

17.Per l’utenza non lavoratore che accede ai nostri locali come ci dobbiamo comportare?

Il datore di lavoro è obbligato alla verifica del possesso del Green pass dei suoi lavoratori dipendenti e di chi effettua prestazioni lavorative nei suoi luoghi (anche autonome o in appalto); non è obbligato alla verifica del possesso del Green pass dei visitatori o clienti.

18. Il lavoratore sprovvisto di Green pass deve comunque presentarsi ogni giorno a lavoro?

Sì, diversamente sarà considerato assente ingiustificato per altre motivazioni e non per mancanza di valida certificazione verde.

19. Controllo dei clienti che accedono ai locali?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllo della certificazione verde dei suoi dipendenti e collaboratori e non anche per i clienti che entrano all’interno dei locali purché venga rispettato il protocollo anti - covid ovvero che le parti mantengano l’opportuna distanza e la mascherina. Diverso per ristoranti, bar, teatri, cinema in cui deve essere richiesto anche alla clientela di mostrare la certificazione verde.

20. Quanti delegati ci possono essere per la stessa azienda? Nel caso specifico abbiamo un magazzino nel comune limitrofo alla sede. Il delegato deve anche controllare eventuali ospiti (partite iva, dipendenti o privati) in sede o in magazzino qualora siano autotrasportatori?

Possono esserci più delegati all’interno della stessa azienda; non è stato individuato dalla norma esattamente quanti. Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllo della certificazione verde dei suoi dipendenti e collaboratori e non anche per i clienti che entrano all’interno dei locali, purché venga rispettato il protocollo anti - covid ovvero che le parti mantengano la distanza e utilizzino idonei DPI (mascherina, guanti, etc.).

21. Cosa riguarda la legge 41/2021?

E’ un decreto legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, che ha innalzato la franchigia delle retribuzioni in natura esenti da contributi ed imposte da Euro 258,23 a Euro 516,46: sotto questa soglia il datore di lavoro potrebbe sostenere il costo dei tamponi in nome e per conto del lavoratore, come misura agevolativa, fino al 31 dicembre 2021, senza che il pagamento del tampone sia imponibile a livello previdenziale e fiscale come la retribuzione in denaro.

22. Il personale che lavora in un cantiere può essere controllato al momento dell’accesso in azienda prima che vadano ciascuno al proprio cantiere? Inoltre, se il dipendente opera in distacco temporaneo presso un altro soggetto giuridico deve essere controllato anche da quest’ultimo o resta valido il controllo effettuato prima della partenza? Deve essere fatta una comunicazione dal cedente al cessionario dichiarando che il personale è già stato controllato?

Sì, il personale che lavora in un cantiere può essere controllato al momento dell’accesso in azienda prima di recarsi in cantiere. Il controllo deve essere effettuato da entrambi i soggetti. Non deve essere effettuata nessuna comunicazione che il personale sia già stato controllato, perché ogni datore di lavoro dovrà rispettare le proprie procedure di controllo.

23. Devo controllare il Green pass di visitatori esterni?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllo della certificazione verde dei suoi dipendenti e collaboratori e non anche per i clienti che entrano all’interno dei locali purché venga rispettato il protocollo anti - covid ovvero che le parti mantengano l’opportuna distanza e la mascherina. Diverso per ristoranti, bar, teatri, cinema in cui deve essere richiesto anche alla clientela di mostrare la certificazione verde.

24. Se al 5 giorno di assenza ingiustificata il lavoratore presenta il certificato medico cosa succede?

L’INPS deve ancora esprimersi al riguardo. In linea teorica, con tutte le implicazioni del caso, dovrebbe prevalere l’evento di malattia sull’assenza ingiustificata e non retribuita per mancanza di Green pass.

25. I dipendenti impiegati-commerciali che non accedono ai luoghi di lavoro dovranno trasmettere telematicamente il Green pass? I dipendenti impiegati in regime di remote working dovranno quindi trasmettere telematicamente il green pass?

L’obbligo di green pass è per chi accede ai luoghi di lavoro. Non vi è un obbligo esplicito previsto dalla vigente normativa, ma è preferibile che l’azienda organizzi i controlli e le verifiche prevedendolo, affinché il lavoro da remoto o a domicilio non diventino politiche organizzative premiali per soggetti non in possesso della certificazione verde.

26. Il Green pass verrà verificato dai due titolari, è necessario redigere la lettera di incarico? Se la mia dipendente va il 14/10 a fare il vaccino, il 15 posso ammetterla in azienda?

Se il controllo viene effettuato dai datori di lavoro non è necessario redigere nessuna delega. Se la dipendente andrà a fare il vaccino il 14/10/2021 non avrà un certificato valido per il 15/10/2021 poiché il certificato diventa valido dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccinazione. Di conseguenza dovrà effettuare i tamponi molecolari fino al giorno in cui il suo Green pass diventerà valido.

27. Nella tracciabilità dei controlli devono rientrare nel registro anche i datori di lavoro?

Anche il titolare dell’azienda che lavora in essa deve essere controllato dal soggetto designato (piuttosto che da se stesso) e incaricato per i controlli e quindi rientrare nel registro.

L'articolo Decreto “Green Pass”: analisi delle novità per una corretta gestione dei rapporti di lavoro. proviene da andplus.

]]>
Agevolazioni Contributive https://www.andplus.it/agevolazioni-contributive/ Tue, 02 Jul 2019 09:41:16 +0000 https://www.andplus.it/?p=1301 Agevolazioni Contributive + Andplus Circolare AndPlus+ Circolare AndPlus+

L'articolo Agevolazioni Contributive proviene da andplus.

]]>
Scopri di più sull’attuale quadro delle agevolazioni contributive e le possibilità di fruizione da parte dei datori di lavoro.

Leggi le tabelle riepilogative delle agevolazioni contributive disponibili a legislazione vigente

L'articolo Agevolazioni Contributive proviene da andplus.

]]>
Convegni https://www.andplus.it/convegni/ Thu, 18 Apr 2019 13:14:11 +0000 https://www.andplus.it/?p=1266 Cosa caratterizza un Piano Welfare efficace? Quali sono gli aspetti fondamentali per la buona riuscita dell'iniziativa? Apri il link e guarda le slide create per voi.

L'articolo Convegni proviene da andplus.

]]>
Cosa caratterizza un Piano Welfare efficace? Quali sono gli aspetti fondamentali per la buona riuscita dell’iniziativa? Apri il link e guarda le slide create per voi.

L'articolo Convegni proviene da andplus.

]]>
Codice Etico https://www.andplus.it/codice-etico/ Tue, 16 Oct 2018 08:10:37 +0000 https://www.andplus.it/?p=1167 Codice Etico 

+ Andplus

Codice Etico AndPlus+

L'articolo Codice Etico proviene da andplus.

]]>
La &PLUS agisce nella piena conformità alle leggi, nella trasparenza, correttezza e impegno professionale al
fine di sviluppare il proprio valore a vantaggio degli soci nonché la crescita professionale delle proprie risorse
umane. A tale proposito il Codice fornisce informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e
commerciale. In particolare, la convinzione di agire in qualche modo a vantaggio dello studio non giustifica
l’adozione di comportamenti in contrasto con tali principi.

L'articolo Codice Etico proviene da andplus.

]]>
Il Nostro Nuovo Sito https://www.andplus.it/il-nostro-nuovo-sito/ Thu, 27 Sep 2018 10:05:43 +0000 https://www.andplus.it/?p=1122 Stiamo inaugurando la nostra nuova sede, in Via Candido Viberti, n. 7/A
10147 Torino

L'articolo Il Nostro Nuovo Sito proviene da andplus.

]]>
Stiamo inaugurando la nostra nuova sede, in Via Candido Viberti, n. 7/A 10147 Torino

VIENI A TROVARCI

 

L'articolo Il Nostro Nuovo Sito proviene da andplus.

]]>